PROGETTO DI LEGGE - N. 2014
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione
motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada, intende
contribuire a tutelare e conservare il territorio, a
valorizzare il patrimonio ambientale, nonché, nel rispetto dei
preminenti interessi ora indicati, a garantire la libertà di
circolazione e a promuovere l'attività sportiva e ricreativa
esercitata tramite la circolazione sulle aree in questione.
Art. 2.
(Definizione di strade a fondo
naturale e di fuoristrada).
1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 e
all'articolo 3 del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono strade a
fondo naturale quelle aree di uso pubblico che, pur non
essendo ricoperte da superfici artificiali levigate
predisposte al fine della miglior circolazione dei mezzi
motorizzati, e indipendentemente da qualsiasi elencazione
ufficiale di strade, sono destinate alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade a fondo naturale sono soggette alle norme di
cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, e sono ai fini della presente legge classificate in:
a) carrarecce (o sterrate), che sono strade
caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente
artificiale del loro tracciato, nonché dalla regolarizzazione
del fondo e dalla ampiezza media di minimo due metri, atte a
permettere il transito di veicoli aventi almeno la dimensione
di carri a quattro ruote;
b) tratturi, che sono strade di dimensioni e
caratteristiche analoghe alle carrarecce, ma il cui tracciato
è il risultato non di una predisposizione artificiale ma del
consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o
animali;
c) mulattiere, che sono strade caratterizzate
dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro
tracciato, nonché dalla regolarizzazione del fondo e dalla
ampiezza media tra uno e due metri, atte a permettere il
transito di animali da soma o di veicoli a due ruote;
d) piste di esbosco o viali tagliafuoco, che sono
a seconda delle dimensioni strade carrarecce o mulattiere
destinate al transito di servizio nelle aree boschive;
e) sentieri, che sono o strade caratterizzate
dalla predisposizione prevalentemente artificiale del
tracciato ma dalla ampiezza media inferiore al metro o strade
di dimensione inferiore ai tratturi il cui tracciato è il
risultato non di una predisposizione artificiale ma del
consolidato transito sul fondo naturale di animali o
pedoni.
3. Ai fini della presente legge la larghezza della strada
a fondo naturale è data dalla larghezza dell'area
artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento
da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito,
o dalla larghezza media dell'area il cui fondo naturale sia
stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto
passaggio di pedoni, veicoli od animali. La media della
larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di
lunghezza della strada.
4. Ai fini della presente legge ogni area del territorio
nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non
costituente sua pertinenza, è definita "fuoristrada".
Art. 3.
(Tipologia della circolazione
motorizzata su strade
a fondo naturale o fuoristrada).
1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale
può essere esercitata per ragioni di servizio, di lavoro o per
attività sportiva, ricreativa e di comunicazione.
2. Ai fini della presente legge i tipi di circolazione di
cui al comma 1 sono così definiti:
a) circolazione esercitata per ragioni di
servizio, quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni
dagli appartenenti alle Forze armate e alle forze di pubblica
sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza
forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di
pubblico servizio;
b) circolazione esercitata per ragioni di lavoro,
quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori
agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche,
nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e
manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi
similari;
c) circolazione effettuata per comunicazione o per
l'esercizio di attività sportive o ricreative, ogni altro tipo
di circolazione.
3. L'attività ricreativa esercitata mediante la
circolazione motorizzata su strade a fondo naturale è
definita: "escursionismo motorizzato".
4. L'attività sportiva esercitata mediante la circolazione
motorizzata su strade a fondo naturale è definita: "rally" o
"enduro".
5. L'attività sportiva o ricreativa esercitata mediante la
circolazione fuoristrada è definita: "trial".
6. L'attività sportiva o ricreativa esercitata mediante la
circolazione motorizzata fuoristrada in circuiti a fondo
naturale costituiti in impianti fissi destinati a tale scopo è
definita: "cross".
Capo II
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
SULLE STRADE A FONDO NATURALE
Art. 4.
(Circolazione su strade
a fondo naturale).
1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a
fondo naturale, per la quale ove compatibili sono applicabili
le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
ammessa nel rispetto delle oggettive compatibilità di
destinazione di uso generale dei singoli tipi di strade.
Conseguentemente, salvo le eccezioni e le deroghe previste
nella presente legge:
a) su carrarecce e tratturi è ammesso il transito
di motoveicoli ed autoveicoli il cui asse non sia di lunghezza
superiore al 70 per cento della larghezza media della strada e
la cui massa limite calcolata ai sensi dell'articolo 62 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 non sia superiore a tre
tonnellate. Non è ammesso il transito di veicoli motorizzati
aventi dimensioni maggiori;
b) sulle mulattiere è ammesso il transito dei
ciclomotori e dei motocicli, e non è ammesso il transito di
altri tipi di veicoli motorizzati;
c) sui sentieri non è ammesso il transito di
veicoli motorizzati.
2. Ai fini della disciplina delle deroghe ai divieti di
circolazione previsti dalla presente legge i sentieri sono
assimilati a percorsi fuoristrada.
3. La circolazione per ragioni di servizio è sempre
ammessa.
4. L'autorizzazione alla circolazione per ragioni di
lavoro è implicita nell'autorizzazione all'esecuzione del
lavoro.
Art. 5.
(Ulteriori limiti alla circolazione
su strade a fondo naturale).
1. Le regioni sono abilitate a stabilire ulteriori
limitazioni anche di carattere generale alla circolazione dei
veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale sulle
seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:
a) parchi nazionali;
b) parchi regionali;
c) parchi urbani;
d) zone soggette a vincolo archeologico ai sensi
della legge 1^ giugno 1939, n. 1089.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti
eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge
regionale.
3. E' fatta salva la possibilità per gli enti proprietari
delle strade di introdurre ulteriori vincoli alla circolazione
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché con provvedimento
specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche
oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto
con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
motorizzati.
4. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a
motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica
condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo
naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente
rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario
dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono
solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari
della strada per il risarcimento del danno così procurato.
Art. 6.
(Vincoli parziali).
1. Nell'esercizio dei poteri di vincolo previsti o
richiamati dall'articolo 5 i competenti enti territoriali
possono con provvedimento congruamente motivato:
a) limitare la circolazione a determinate
tipologie di veicoli, avuto riguardo delle capacità tecniche
di sopportazione del traffico delle strade interessate;
b) limitare la circolazione in determinati periodi
dell'anno o in determinati giorni della settimana, avuto
riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi
alternativi delle strade in questione;
c) subordinare il permesso di circolazione al
possesso da parte dei conducenti di apposita licenza
rilasciata dalle competenti federazioni sportive del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), avuto riguardo alle
difficoltà di percorrenza e alla capacità tecnica di
sopportazione del traffico delle strade interessate.
Art. 7.
(Caratteristiche dei veicoli
ammessi alla circolazione
su strade a fondo naturale).
1. I veicoli ammessi alla circolazione su strade a fondo
naturale devono rispondere a tutti i requisiti previsti dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la
circolazione su ogni tipo di strada.
2. In ogni caso, per i veicoli ammessi alla circolazione
ai sensi del comma 1, la rumorosità dello scarico non potrà
superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici
dovranno essere omologati per la circolazione stradale.
Art. 8.
(Segnaletica).
1. Gli enti territoriali impositori dei divieti alla
circolazione sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica
stradale.
2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro
affiliati sono autorizzati ad apporre apposita segnaletica
verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare
lo sviluppo delle strade su cui è ammessa la circolazione.
Capo III
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
FUORISTRADA
Art. 9.
(Circolazione fuoristrada).
1. Salvo le deroghe previste dalla presente legge e salvo
che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro e di
servizio, disciplinata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo
4, non è ammessa la circolazione ed il parcheggio fuoristrada
di veicoli motorizzati.
Art. 10.
(Deroghe al divieto di circolazione
fuoristrada).
1. La circolazione motorizzata su aree private, se
autorizzata dal detentore del fondo, è ammessa ove dette aree
non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali,
riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse
naturalistico ambientalistico istituiti con leggi regionali e
zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1947.
2. Gli enti proprietari delle aree e, nelle zone non
classificate montane, le comunità montane laddove siano
interessati i territori di più comuni in esse ricompresi,
possono:
a) individuare aree in cui sia autorizzata
stabilmente anche la circolazione sui sentieri;
b) autorizzare la circolazione su determinati
percorsi anche in fuoristrada altrimenti preclusi;
c) autorizzare la circolazione su delimitate aree
fuoristrada.
3. Le autorizzazioni concesse possono anche essere
parziali o condizionate in applicazione dell'articolo 6, e
contenere ulteriori regolamentazioni della circolazione.
4. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla
circolazione su sentieri e fuoristrada.
5. Ove ammessa, salvo che negli impianti fissi autorizzati
ai sensi della presente legge, la circolazione fuoristrada e
sui sentieri è sottoposta alle norme del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
Art. 11.
(Condizioni).
1. Gli enti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
b), potranno rilasciare le autorizzazioni previste ai
sensi della medesima norma solo nel caso che la circolazione
motorizzata così ammessa non comprometta la tutela
dell'equilibrio ambientale e la salvaguardia del territorio
nelle aree interessate.
2. Gli stessi enti dovranno, per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al presente articolo, preliminarmente
chiedere parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo
e dell'ambiente della regione di appartenenza e al competente
ispettorato ripartimentale delle foreste.
3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non
potranno, comunque, riguardare le aree indicate dal precedente
articolo 10 comma 1.
Art. 12.
(Procedure).
1. Gli enti di cui all'articolo 10, comma 2, potranno
agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti
federazioni sportive del CONI o loro affiliati.
2. L'istanza di cui al comma 1 potrà essere presentata in
carta libera, con copia da inviarsi, a cura dell'ente
territoriale ricevente, al servizio difesa del suolo della
regione territorialmente competente. L'istanza dovrà contenere
l'individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica
regionale avente rapporto 1 :10.000 nonché relazione
descrittiva degli stessi.
3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al comma 2, non venga emesso provvedimento
di reiezione congruamente motivato, in relazione alle finalità
della presente legge, l'istanza stessa dovrà intendersi
automaticamente accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili
con provvedimento congruamente motivato dall'ente che le ha
emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o
delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le
quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un
periodo sospensivo della loro efficacia di quindici giorni
dalla loro deliberazione durante il quale estratto del
provvedimento o dell'istanza, nel caso di cui al comma 2,
contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle
aree interessate, dovrà essere affisso all'albo dei comuni
interessati al provvedimento.
6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono
organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle
autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto
delle planimetrie in cui siano riportate le strade, i percorsi
e le aree interessate dai provvedimenti.
7. Ove richiesti e salvo il caso di indisponibilità di
aree non ricomprese in quelle protette, come richiamate
dall'articolo 10, comma 1, le comunità montane o i comuni
devono comunque provvedere entro centottanta giorni
all'indicazione di percorsi od aree idonee alla circolazione
sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o
fuoristrada.
Art. 13.
(Caratteristiche dei veicoli ammessi
alla circolazione fuoristrada).
1. Ai veicoli ammessi alla circolazione fuoristrada, salvo
che in impianti fissi autorizzati, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7.
Art. 14.
(Segnaletica).
1. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro
affiliati sono autorizzati ad apporre apposita segnaletica
verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare
lo sviluppo degli itinerari e la consistenza delle aree in cui
è ammessa la circolazione.
Capo IV
GARE E MANIFESTAZIONI
Art. 15.
(Gare e manifestazioni interessanti strade a fondo
naturale su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore,
o aree private escluse quelle indicate dall'articolo 10, comma
1).
1. Le gare e manifestazioni comportanti circolazione di
veicoli motorizzati su strada a fondo naturale su cui la
circolazione è ammessa, o sulle aree private escluse quelle
indicate dall'articolo 10, comma 1, sono soggette alle
autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti
norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla
circolazione previsti dalla presente legge od emanati in forza
di essa.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 16.
(Gare e manifestazioni interessanti strade a fondo
naturale soggette a divieti
di circolazione).
1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere
consultivo dei propri servizi di difesa del suolo e dei
competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono
autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo
non superiore ai sei giorni per volta, la circolazione di
veicoli a motore nell'ambito di gare o manifestazioni sulle
strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in
forza degli articoli 5 e 6.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 17.
(Gare e manifestazioni interessanti sentieri, percorsi
fuoristrada ed aree fuoristrada su cui la circolazione e
ammessa ai sensi
dell'articolo 10, comma 2).
1. Gli enti proprietari delle relative aree, raccolto il
parere consultivo del competente ispettorato ripartimentale
delle foreste, possono autorizzare lo svolgimento di gare o
manifestazioni sui sentieri, sui percorsi fuoristrada e sulle
aree fuoristrada individuate ai sensi del precedente articolo
10, comma 2.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 18.
(Gare e manifestazioni interessanti sentieri ed aree
fuoristrada su cui la circolazione non è ammessa).
1. Gli enti proprietari delle relative aree, rispettate le
condizioni di cui all'articolo 11, possono autorizzare, non
più di due volte all'anno e per un periodo non superiore a sei
giorni per volta, lo svolgimento di gare o manifestazioni sui
sentieri, sui percorsi fuoristrada e sulle aree fuoristrada
non già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 19.
(Garanzie).
1. L'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 è
subordinata alla stipula da parte dei promotori della gara o
della manifestazione di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il contratto di assicurazione di cui al comma 1 dovrà
altresì coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli
altri obbligati per i danni comunque causati al territorio
dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o
alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti
dalle vigenti norme.
Capo V
IMPIANTI FISSI
Art. 20.
(Definizione).
1. E' definito impianto fisso quell'area fuoristrada che è
permanentemente adibita alla circolazione in circuito per
motivi sportivi e ricreativi di veicoli motorizzati.
2. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è
libera.
Art. 21.
(Condizioni).
1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non potranno
essere localizzati all'interno dei centri abitati e nelle aree
protette come individuate nell'articolo 10, comma 1, della
presente legge.
2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l'assetto
idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non
possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto
riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione
degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al
diritto alla salute degli abitanti sugli stessi.
Art. 22.
(Autorizzazioni).
1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di
infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune
territorialmente competente a concessione edilizia per la loro
realizzazione nonché ad autorizzazione per l'esercizio
dell'impianto stesso.
2. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie
sono soggetti a semplice autorizzazione all'esercizio da parte
del comune territorialmente competente.
3. I comuni, valutati i requisiti di cui all'articolo 21,
rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso
previa acquisizione per gli impianti di nuova realizzazione di
parere consultivo del servizio difesa del suolo della regione
territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi
confinanti con l'impianto fisso, ed in ogni caso previa
omologazione da parte delle competenti federazioni sportive
del CONI.
4. I comuni devono annualmente verificare la permanenza
delle condizioni di cui all'articolo 21 e, in caso del loro
venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato
la concessa autorizzazione all'esercizio dell'impianto
fisso.
Capo VI
SANZIONI
Art. 23.
(Vigilanza).
1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della
presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia
stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci
dei comuni.
2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste all'articolo 24 sono attribuite alle
province.
Art. 24.
(Sanzioni).
1. La circolazione in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 4 è soggetta alla sanzione da lire 100.000 a lire
600.000.
2. La circolazione in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, lettera a), è soggetta alla sanzione da
lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo diversa previsione del
provvedimento regionale istituente il vincolo.
3. La circolazione in violazione della disposizioni di cui
al precedente articolo 5, lettera b), è sanzionata ai
sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7
è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite o uso
di gomme non omologate per la circolazione stradale è previsto
il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. La circolazione in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9 è soggetta alla sanzione da lire 100.000 a lire
600.000. Se la circolazione è avvenuta nelle aree indicate
all'articolo 10, comma 1, la sanzione è raddoppiata.
6. L'organizzazione e l'effettuazione di gare su strade a
fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte
autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La sanzione è
raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli
motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al
tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
7. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono
applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni
aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente
più di dieci veicoli motorizzati.
8. L'esercizio di impianti fissi senza le prescritte
autorizzazioni, o comunque l'acquiescenza al loro uso da parte
di terzi, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire
1.000.000 a lire 6.000.000, fatto salvo quanto previsto dalla
legge penale.
9. Se l'esercizio abusivo di cui al comma 8 è effettuato
in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è
triplicata.
10. L'area su cui insiste l'impianto fisso non autorizzato
può essere soggetta a sequestro.